Per il Sindacato CLAS è una sentenza destinata a diventare storica sotto molteplici aspetti quella della Cassazione, Sezione Lavoro n. 2771 del 2.10.2023 che ha accolto il ricorso di un lavoratore dipendente di un’ azienda che lamentava la non conformità all’articolo 36 della Costituzione del suo stipendio di vigilante nonostante fosse conforme a quello contenuto nel Ccnl Servizi Fiduciari.
Per la prima volta, infatti, i giudizi di Piazza Cavour hanno riconosciuto e confermato quanto già statuito da numerosi giudici nazionali (cfr. Tribunale di Milano sent. n. 1803/2021; Trib. Milano, sent. n. 225/2020; Trib. Torino sent. n. 1128/2019; Corte d’Appello di Milano, sent. n. 701/2019): vale a dire che il CCNL “non può tradursi in un fattore di compressione del giusto livello di salario e di dumping salariale” perché “i criteri di sufficienza e proporzionalità stabiliti nella Costituzione sono gerarchicamente sovraordinati alla legge e alla stessa contrattazione”.
Infatti, se il CCNL non riesce a garantire una retribuzione e, dunque, una esistenza libera e dignitosa – ma solo povera – allora lo stesso è illegittimo e può essere disapplicato dal Giudice.
Pertanto, prosegue la Cassazione, “nell’attuazione dell’art.36 Cost. il giudice, in via preliminare, deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale, tuttavia, può motivatamente discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall’ art. 36 Cost ., anche se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia contemplato in una legge, di cui il giudice è tenuto a dare una interpretazione costituzionalmente orientata”.
La contrattazione collettiva, pertanto, quando arriva a individuare retribuzioni non conformi al parametro costituzionale deve essere disattesa.
Peraltro, la retribuzione del CCNL Servizi Fiduciari si appalesa in contrasto con il precetto del giusto salario di provenienza europea.
Invero, la Direttiva UE 2022/2041 del 19.10.2022 espressamente aspira al conseguimento degli obiettivi di dignità del lavoro, inclusione sociale e contrasto alla povertà con adeguamento dei salari minimi per raggiungere condizioni di vita e di lavoro dignitose.
Ma la statuizione in commento si spinge addirittura oltre, tanto da esser definita da qualcuno una sentenza eversiva, affermando che nel nostro ordinamento una legge sul salario minimo non può realizzarsi mediante un rinvio in bianco alla contrattazione collettiva, “posto che il rinvio va inteso nel quadro costituzionale che impone un minimum invalicabile nel caso concreto […] Sicché una legge che imponga la determinazione di un salario minimo attraverso la contrattazione deve essere parimenti assoggettata ad una interpretazione conforme all’art. 36 ed all’art 39 Cost.”.
Sulla scorta della decisione in commento, scrivono gli Avvocati Chiara Samperisi e David Valente, si prevede che numerosi lavoratori impiegati nel settore della Vigilanza-Servizi Fiduciari agiranno nei confronti del datore di lavoro o di quelli anteriori ai vari cambi appalti che frequentemente interessano il settore, per ottenere il trattamento retributivo conforme al parametro costituzionale di cui all’art. 36 Cost. per il tramite del confronto con le retribuzioni previste dal CCNL Dipendenti di Proprietari di Fabbricati o dal CCNL Multiservizi.
Dall’esame delle retribuzioni previste dai CCNL del settore della vigilanza, infatti, si evince che la retribuzione prevista dal CCNL Servizi Fiduciari è inferiore del 22% rispetto al CCNL del Multiservizi, del 25% rispetto al Portierato, del 34% rispetto al Terziario-commercio. Comparando le previsioni dei predetti CCNL con il CCNL Servizi Fiduciari, emerge univocamente come quest’ultimo sia il più sconveniente per il lavoratore, che avrà diritto, pertanto ad agire per ottenere le differenze retributive spettantigli.
Ufficio stampa nazionale Sindacato CLAS

